Termini e condizioni

 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO TURISTICO
(ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Art. 1 Durata e canone
Il contratto avrà una durata non superiore a trenta giorni,  allorché la locazione di cui al presente contratto cesserà senza bisogno di disdetta alcuna.

Art. 2 Caparra confirmatoria
Al momento della firma del presente contratto il Conduttore versa al Locatore, che la incassa e qui rilascia quietanza dell’avvenuto pagamento, la somma del 30 percento dell’intero importo a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 cod. civ.

Art. 3 Pagamento del canone
Il pagamento del canone dovrà avvenire nel momento in cui il Conduttore si presenterà per ritirare le chiavi dell’immobile presso il domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario con valuta bonifico 3 giorni dal check-in o in contanti dopo la presa visione della struttura.
La caparra già versata sarà imputata al canone dovuto e quindi nel momento in cui si presenterà per ritirare le chiavi dell’immobile, il Conduttore dovrà versare a saldo la somma del totale meno la caparra già versata, con aggiunta di euro 1 per persona con età superiore ad anni 13 per le prime 5 notti di soggiorno, nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, destinati agli oneri comunali (Tassa di soggiorno)
Qualora, in caso di mancato o ritardato arrivo senza preavviso, il Conduttore non provveda al ritiro delle chiavi e al contestuale saldo di quanto dovuto entro il secondo giorno successivo a quello d’inizio del periodo di locazione, il Locatore potrà recedere dal contratto, ritenendo la caparra, oppure in caso di mancata locazione potrà pretendere in sostituzione il versamento dell’intero canone convenuto.

Art. 4 Ritiro delle chiavi e adempimenti connessi
Il Conduttore potrà ritirare, le chiavi dell’immobile presso il Locatore a partire dalle ore 15.00 alle ore 22:00, (salvo diversi accordi presi dalle parti) del giorno, e dovrà riconsegnarle entro le ore 10.00 del giorno ultimo della locazione. Il Locatore sarà disponibile per la consegna e il ritiro delle chiavi tutti i giorni, dalle ore 9.00 , alle ore 22.00. La consegna delle chiavi avverrà solo a seguito del versamento di tutte le somme dovute.

Art. 5 Consegna e riconsegna dei locali
Il Conduttore dichiara di prendere l’unità immobiliare in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il Conduttore si impegna (art. 1590 cod. civ.) a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, fatto sempre salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

Art. 6 Ripartizione delle spese
Le spese concernenti l’erogazione di luce, gas e acqua, le spese condominiali, tassa asporto rifiuti e le spese di manutenzione dell’immobile comprese le spese di piccola manutenzione, rimarranno a carico del Locatore.
Di tutte le spese di cui sopra a carico del Locatore per utenze, spese condominiali ed asporto rifiuti, si è già tenuto conto nella determinazione del canone di locazione, dovendosi pertanto ritenere le medesime già ricomprese forfetariamente nell’ entità del medesimo.
Per le altre spese inerenti l’unità immobiliare locata, le parti contraenti fanno riferimento ad espresso rinvio a quanto previsto nella Tabella oneri accessori che dichiarano di ben conoscere e accettare.

Art. 7 Obbligo del Conduttore
Il Conduttore dovrà segnalare al Locatore eventuali difetti dell’immobile e degli arredi o loro ammanchi rispetto all’inventario contenuto all’interno dell’immobile, entro 24 ore dalla consegna delle chiavi. In mancanza di segnalazione, i suddetti difetti o ammanchi si presumeranno imputabili al Conduttore.

Art. 8 Destinazione d’uso
L’unità immobiliare, si concede in locazione esclusivamente per finalità turistica ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera c), della legge 431/98, per uso esclusivo di abitazione del Conduttore e delle persone indicate in fase di prenotazione.

Art. 9 Regole di corretto godimento dell’immobile
Non sono ammessi animali di piccola taglia. E’ vietato fumare all’interno dell’appartamento, è consentito fumare nelle aere aperte (balconi) dell’immobile. E’ severamente vietato organizzare eventi/feste all’interno dell’immobile posto in locazione previa la risoluzione del contratto. Il conduttore si impegna inoltre a differenziare i rifiuti secondo le normative vigenti comunali doveè posto l’immobile. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dipendenti dal conduttore medesimo, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Art. 10 Regole di ospitalità
L’ospitalità nell’immobile di un numero di persone superiore a quello convenuto comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., e l’obbligo di versare al Locatore una somma pari all’ammontare dell’intero canone convenuto, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. anche trattenendo a tal fine il deposito cauzionale.

Art. 11 Divieti di sublocazione, comodato e cessione
La sublocazione, il comodato o la cessione in godimento a qualsiasi altro titolo a terzi, in tutto o in parte, è vietata, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 Addizioni e migliorie
Il Conduttore non può compiere alcun lavoro, addizioni e/o innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni sull’unità immobiliare, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l’autorizzazione verranno eseguiti a spese del conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.

Art. 13 Riconsegna anticipata dell’immobile
Nel caso di riconsegna delle chiavi anticipata rispetto al termine di scadenza della locazione il canone già versato non verrà restituito.

Art. 14 Accesso all’immobile
Le Parti convengono che al Locatore è data facoltà di visitare o di far visitare i locali affittati, per motivata ragione, con preavviso di qualche giorno. Il Conduttore si impegna a far accedere le maestranze per l’esecuzione di eventuali interventi urgenti o indilazionabili.

Art. 15 Riservatezza – consenso al trattamento dei dati personali
Il Locatore e il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione secondo le modalità prescritte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16 Spese di registrazione
Trattandosi di contratto di locazione di durata non superiore ai 30 giorni, il medesimo è soggetto a Registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 bis dell’Allegato A – Tariffa, Parte Seconda, al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 Proroghe, modifiche e/o integrazioni del contratto
Eventuali proroghe della locazione dovranno essere convenute per iscritto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto, sotto pena di inefficacia, non potrà avere luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

Art. 18 Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l’avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento della Camera di Commercio di Brindisi, iscritta nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme del Codice civile e della vigente legge regionale in materia, trattandosi di locazione stipulata per soddisfare esigenze abitative aventi finalità turistica.

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